skip to Main Content

Le fatture elettroniche sono idonee all’emissione di un decreto ingiuntivo

Da gennaio 2019, è entrato in vigore l’obbligo di emettere fattura elettronica, come previsto dalla legge di bilancio 2019. Quest’obbligo non è del tutto nuovo. Esso è, infatti, già previsto dal 2014 per le fatture emesse verso la Pubblica Amministrazione in accordo con la direttiva europea 2014/55/UE.

Questa innovazione ha, tuttavia, creato delle difficoltà interpretative, tanto che la stessa Agenzia delle Entrate, nel Provvedimento n. 89757/2018 ha voluto precisare che:

  • la fattura elettronica è un file in formato XML (n.d.r. eXtensible Markup Language), non contenente macroistruzioni o codici eseguibili tali da attivare funzionalità che possano modificare gli atti, i fatti o i dati nello stesso rappresentati; e
  • nel caso in cui il file della fattura sia firmato elettronicamente, il SdI effettua un controllo sulla validità del certificato di firma. In caso di esito negativo del controllo, il file viene scartato e viene inviata la ricevuta (…), cd. ricevuta di scarto.

Ciò significa che le fatture emesse dal “Sistema di Interscambio” sono documenti informatici autentici, che non possono subire modifiche dagli utenti. Ne discende che tali documenti sono da ritenersi “duplicati informatici” e non semplici copie degli stessi. Inoltre, e conseguentemente, i soggetti obbligati ad emettere fatture elettroniche in via esclusiva sono esonerati dall’obbligo di annotazione nei registri di cui agli artt. 23 e 25 D.P.R. 633/1972 (registro delle fatture e registro degli acquisti) cosicché per tali soggetti deve ritenersi che sia venuto meno anche l’obbligo di tenere i predetti registri, e di conseguenza gli obblighi di regolare tenuta cui fa riferimento l’art. 634 comma 2, c.p.c. Questa disposizione è stata ulteriormente corroborata dal Tribunale di Verona (R.G. 10221/2019 – 29 novembre 2019), il quale ha determinato che “le fatture elettroniche sono titoli idonei per l’emissione di un decreto ingiuntivo, in favore di chi le ha emesse. Esse devono ritenersi equipollenti all’estratto autentico delle scritture contabili previsto dall’art. 634, comma 2, c.p.c.”.

Questo step forward nella digitalizzazione dei processi di tenuta dei registri contabili ha fatto, dunque, venir meno l’obbligo di produrre l’estratto autentico delle scritture contabili in sede di ricorso monitorio, rendendo più agile l’attività di recupero dei crediti commerciali ed eliminando i costi notarili relativi all’estratto autentico.

Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto. Per ulteriori informazioni si prega di contattare l’Avv. Gianluca Massimei ed il Dott. Diego Torrella.

Condividi
Back To Top