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Pretesa nullità delle clausole nn. 2, 6, 7 e 8 predisposte dallo schema ABI per violazione della normativa Antitrust

Sentenza Tribunale di Lucca del 7 maggio 2021 - Giudice Dott. Giovanni Piccioli

La Sentenza del Tribunale di Lucca del 7 maggio u.s. affronta la problematica relativa alla pretesa nullità delle clausole nn. 2,6,7 e 8 predisposte dallo schema ABI per violazione della normativa Antitrust (L. N. 287/1990), che a partire dal 2005 la Banca d’Italia ha ritenuto, qualora applicate in modo generalizzato e uniforme, essere lesive della concorrenza.

D’altro canto, la Giurisprudenza si è mossa, nel tempo, in senso favorevole all’Istituto Creditizio (cfr. Cass. Sent. n. 24044/2019, Trib. Reggio Emilia Sent. n. 268/2019, Trib. Roma sent. n. 9354/2019, Cass., 28.11.2018, n. 30818, Tr. Di Trapani sent. n. 77/2019) affermando da ultimo che:

“la circostanza della pretesa nullità delle clausole nn. 2, 6, 7 e 8 dei contratti di garanzia stipulati dalle parti, per violazione della normativa antitrust, non ricorre nella fattispecie ora in esame, mancando in concreto la dimostrazione dell’incidenza dei pretesi vizi sulla scelta delle attrici tra una pluralità di prodotti bancari concorrenti, nonché la prova dell’effetto pregiudizievole dell’intesa concordata con la banca (cfr. Cass. SS.UU. n. 2207/2005), non sussistendo neppure la rigorosa prova del collegamento negoziale tra intesa “a monte” e contratto “a valle”, necessaria ai fini della pronuncia di nullità richiesta.”(Trib. di Lucca Sentenza del 7 maggio 2021).

Alla luce del principio di conservazione del contratto, dunque, la nullità di alcune clausole comporterebbe la nullità dell’intero negozio nel solo caso in cui i contraenti non lo avessero concluso senza quella parte del suo contenuto colpita dalla nullità, circostanza che grava sugli stessi contraenti dimostrare.

Da ultimo, si evince che l’accertata nullità dell’intesa anticoncorrenziale “a monte” potrebbe determinare effetti derivati sul contratto “a valle” solo qualora si dimostrasse, da un lato, che entrambi i negozi siano volti alla regolamentazione degli interessi di una o più parti nell’ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale ed unitario e, dall’altro, la comune intenzione delle parti di volere perseguire, tramite il coordinamento dei due negozi, uno scopo distinto ed ulteriore rispetto all’effetto tipico dei singoli negozi posti in essere.

Tali condizioni – è evidente – non possono sussistere, poiché il fidejussore è in realtà totalmente estraneo al contratto “a monte” e non condivide con le parti originarie lo scopo.

Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto. Per ulteriori informazioni si prega di contattare l’Avv. Gianluca Massimei ed l’Avv. Francesca Pisani. 

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